Questo articolo stabilisce come vengono applicate nel tempo le norme relative alle sanzioni e ai procedimenti previsti dal Codice della strada.
Le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative entrano in vigore dal 1° gennaio 1993. Da questa data iniziano quindi ad applicarsi le regole che disciplinano le violazioni e le relative conseguenze.
Le sanzioni amministrative accessorie collegate ai reati, come ad esempio la sospensione o la revoca della patente, si applicano solo ai reati commessi dopo l’entrata in vigore del Codice. Questo significa che tali sanzioni non si applicano retroattivamente a fatti avvenuti prima.
Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari già in corso al momento dell’entrata in vigore di una nuova legge che modifica la competenza dei giudici, questi continuano ad essere trattati dal giudice originariamente competente, cioè il pretore, secondo le regole precedenti. Anche se la nuova normativa attribuisce la competenza al giudice di pace, le cause già avviate non vengono trasferite.
In sostanza, questo articolo garantisce continuità nei procedimenti e chiarezza nell’applicazione delle sanzioni, evitando cambiamenti retroattivi o interruzioni nei processi in corso.
đź”— Consulta il testo ufficiale dell'Art. 238 sul portale ACI
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