Quando viene rilasciata la patente di guida, al conducente vengono attribuiti venti punti. Questo punteggio è registrato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e può diminuire quando il conducente commette determinate violazioni del codice della strada. Non tutte le infrazioni comportano la perdita di punti, ma solo quelle per cui la legge lo prevede espressamente. L’indicazione del numero di punti da sottrarre deve risultare anche nel verbale di contestazione, in modo che il conducente sappia con precisione quale conseguenza produce la violazione.
Se in una stessa occasione vengono accertate più violazioni contemporaneamente, la decurtazione totale non può superare quindici punti. Questo limite però non si applica quando tra le violazioni commesse vi sono casi per cui la legge prevede la sospensione o la revoca della patente. In queste situazioni più gravi, le conseguenze seguono le regole speciali previste dalla legge.
Dopo che la violazione è stata definita, l’organo di polizia deve comunicare la perdita di punti all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni. La violazione si considera definita quando la sanzione viene pagata, quando si concludono i ricorsi amministrativi o giudiziari, oppure quando scadono i termini per presentare ricorso. In questo modo i punti non vengono sottratti immediatamente al momento del verbale, ma solo quando la contestazione è diventata definitiva.
La comunicazione della decurtazione deve essere riferita al vero conducente responsabile della violazione. Se il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento, il proprietario del veicolo, oppure un altro soggetto obbligato in solido, deve comunicare all’organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e gli estremi della patente della persona che guidava al momento del fatto. Se il veicolo appartiene a una persona giuridica, questo obbligo ricade sul legale rappresentante o su un suo delegato. Se questi dati non vengono forniti senza un motivo giustificato e documentato, si applica una sanzione amministrativa da 291 a 1.166 euro. Questo significa che, anche se non si perdono i punti senza identificazione del conducente, il proprietario del veicolo ha comunque un preciso obbligo di collaborazione.
Ogni variazione del punteggio viene comunicata tramite il Portale dell’Automobilista secondo le modalità stabilite dall’amministrazione competente. Il conducente deve quindi controllare il proprio punteggio attraverso i canali ufficiali previsti, perché ogni aumento o diminuzione viene registrato nell’anagrafe nazionale.
Se il punteggio non è esaurito, i punti persi possono essere recuperati frequentando corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole oppure da soggetti pubblici o privati autorizzati. In generale, questi corsi permettono di recuperare sei punti. Per alcuni titolari di certificato di abilitazione professionale insieme a determinate categorie di patente, la frequenza di corsi specifici consente di recuperare nove punti. Il recupero dei punti non avviene automaticamente con la semplice frequenza del corso, ma solo dopo il superamento di una prova d’esame finale. L’attestato di frequenza deve poi essere trasmesso all’ufficio competente per aggiornare l’anagrafe nazionale.
Esiste anche un meccanismo premiale per chi guida correttamente nel tempo. Se per due anni non vengono commesse violazioni che comportano decurtazione di punti, il conducente recupera il punteggio iniziale completo, fino al limite di venti punti. Se invece il conducente ha già almeno venti punti e per due anni non commette violazioni con perdita di punti, riceve un bonus di due punti, fino a un massimo di dieci punti aggiuntivi. In pratica, chi guida con prudenza e senza infrazioni può arrivare ad avere fino a trenta punti complessivi.
Quando il conducente perde tutti i punti, deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica previsto dalla legge. Lo stesso obbligo si applica anche a chi, dopo una prima violazione che comporta la perdita di almeno cinque punti, commette altre due violazioni separate, non contestuali, entro dodici mesi dalla prima, e ciascuna di queste comporta la perdita di almeno cinque punti. In questi casi, l’ufficio competente dispone la revisione della patente. Se il conducente non si sottopone agli accertamenti richiesti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato. La sospensione continua finché il conducente non adempie a quanto richiesto.
La normativa si applica anche alle violazioni penali che comportano perdita di punti. In questi casi, quando la sentenza o il decreto diventano irrevocabili, il cancelliere del giudice trasmette copia all’organo accertatore, che poi comunica la decurtazione all’anagrafe nazionale entro i termini previsti. Questo significa che il sistema della patente a punti non riguarda solo gli illeciti amministrativi, ma anche determinati reati collegati alla circolazione stradale.
In sintesi, la patente a punti è un sistema che premia la guida corretta e sanziona quella pericolosa o irregolare. Ogni conducente parte con venti punti, può perderli per alcune violazioni, recuperarli con corsi specifici oppure aumentarli con una lunga condotta senza infrazioni. Se però il punteggio viene azzerato, o si accumulano in poco tempo gravi decurtazioni ripetute, il conducente deve dimostrare di nuovo di essere idoneo alla guida.
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