Quando un costruttore scopre o valuta che un veicolo presenti un rischio grave per la salute o per la sicurezza delle persone, deve intervenire immediatamente. Questo vale per i veicoli delle categorie M, N e O già immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione in Italia o nell’Unione Europea. In questi casi il costruttore ha l’obbligo di adottare misure correttive adeguate, cioè interventi tecnici o riparazioni che eliminino il problema e facciano sì che il veicolo non presenti più quel rischio.
Non basta correggere il difetto dal punto di vista tecnico. Il costruttore deve anche informare in modo preciso e diligente i proprietari o gli utilizzatori dei veicoli interessati. L’informazione deve raggiungere le persone che risultano dagli archivi ufficiali dei veicoli, così che chi usa il mezzo sappia che esiste un problema di sicurezza e che deve effettuare l’intervento necessario. In pratica, la campagna di richiamo serve sia a riparare il veicolo sia a fare in modo che i proprietari siano avvisati tempestivamente.
Se, nonostante l’avvio della campagna di richiamo e le attività di informazione, dopo ventiquattro mesi un veicolo non è stato ancora adeguato, il costruttore ha un ulteriore obbligo. Deve inserire i dati di quel veicolo in un elenco telematico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e deve mantenerli aggiornati. Questo elenco serve a identificare i veicoli per i quali il richiamo di sicurezza non è stato ancora eseguito.
La legge considera molto seriamente questi obblighi. Se il costruttore non adotta le misure correttive, non informa i proprietari oppure non inserisce e aggiorna i dati nell’elenco telematico quando necessario, è soggetto a una sanzione amministrativa molto elevata per ciascuna omissione. Questo mostra quanto sia importante, per la sicurezza stradale, che i richiami vengano eseguiti e seguiti correttamente.
L’elenco telematico dei veicoli non ancora adeguati può essere consultato secondo modalità stabilite dall’autorità competente. Vi possono accedere gli operatori autorizzati, gli organi di polizia e anche gli utenti secondo le regole fissate dal Ministero. In questo modo è possibile controllare se un veicolo risulta ancora interessato da una campagna di richiamo non completata.
Un aspetto molto importante da ricordare è che non è consentito circolare liberamente con un veicolo che compare in questo elenco telematico. Chi circola con un veicolo inserito nell’elenco è soggetto alle stesse sanzioni previste per i veicoli che non hanno effettuato la revisione obbligatoria. Questo significa che un richiamo di sicurezza non eseguito può avere conseguenze concrete sulla possibilità di utilizzare il veicolo.
Per l’esame teorico è importante comprendere che il richiamo di sicurezza è una procedura ufficiale adottata quando un veicolo presenta un difetto grave che può mettere in pericolo le persone. Il costruttore deve correggere il problema, informare i proprietari e, se il veicolo non viene sistemato entro due anni, inserirlo in un elenco telematico. Un veicolo presente in tale elenco non può essere considerato regolarmente idoneo alla circolazione.
đź”— Consulta il testo ufficiale dell'Art. 80 bis sul portale ACI
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