Quando un conducente commette un reato previsto dal Codice della strada per il quale è prevista la sospensione o la revoca della patente, la patente viene ritirata immediatamente dagli agenti che accertano la violazione. Non è necessario attendere la decisione del giudice: il ritiro avviene subito, come misura preventiva.
Successivamente, la patente viene inviata alla prefettura competente entro dieci giorni insieme al rapporto sull’accaduto. A questo punto il prefetto può disporre una sospensione provvisoria della patente, che può durare fino a un massimo di due anni.
Nei casi più gravi, come incidenti con lesioni gravi o omicidio stradale, la sospensione provvisoria può essere più lunga. Può arrivare fino a tre anni, oppure fino a cinque anni quando ci sono elementi evidenti di responsabilità. Se interviene una condanna anche non definitiva, questa sospensione può essere prorogata fino a un massimo di dieci anni.
Questa sospensione è provvisoria, cioè viene applicata prima della decisione definitiva del giudice, per evitare che il conducente continui a guidare mentre il procedimento è ancora in corso.
Se il conducente ha una patente estera, non viene ritirata fisicamente, ma viene vietato di guidare in Italia per lo stesso periodo previsto per la sospensione.
Quando la sentenza diventa definitiva, il giudice comunica la decisione al prefetto, che adotterà i provvedimenti definitivi sulla patente.
Contro la sospensione provvisoria è possibile presentare ricorso, secondo le procedure previste dalla legge.
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