Aggiornato il 30 agosto 2026 · Fonti: Codice della Strada (L. 177/2024), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, portali ufficiali citati nel testo.
| Tasso | Natura | Sanzione | Sospensione |
|---|---|---|---|
| 0,5–0,8 g/l | Amministrativa | 543–2.170 € | 3–6 mesi |
| 0,8–1,5 g/l | Penale | 800–3.200 € + arresto fino a 6 mesi | 6–12 mesi |
| Oltre 1,5 g/l | Penale | 1.500–6.000 € + arresto 6–12 mesi | 1–2 anni + confisca |
Per neopatentati, under 21 e professionali qualsiasi valore sopra lo 0,0 g/l è sanzionato, con decurtazione di 10 punti; superate le soglie ordinarie, le sanzioni sono aggravate. Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è punito come la fascia più grave.
Il tasso alcolemico dipende da peso, sesso, stomaco pieno o vuoto, velocità di assunzione e metabolismo: la stessa birra può portare una persona a 0,3 e un'altra a 0,6 g/l. Per questo i calcoli «da bar» sono inaffidabili e per i neopatentati la questione non si pone proprio: con lo 0,0 la sola regola sicura è non bere se si guida.
Chi viene sorpreso una seconda volta con tasso oltre 0,8 g/l ha l'obbligo di installare a proprie spese l'alcolock: il motore non si avvia se il dispositivo rileva alcol nell'alito. Manomissioni o mancata installazione comportano ulteriori sanzioni. È uno dei capitoli nuovi del Codice che il database d'esame ha già recepito — ripassalo tra le novità del nuovo Codice.
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