Infografica: Illeciti ripetuti e unica sanzione

Quando un veicolo circola senza rispettare i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge, e la stessa violazione viene ripetuta anche in momenti diversi, la legge può considerare tutte queste condotte come un’unica infrazione. Questo vale solo in determinate condizioni e serve a evitare che la stessa irregolarità venga punita più volte in modo eccessivo. Tuttavia, se dopo la prima contestazione immediata o dopo la prima notifica della violazione il comportamento viene ripetuto, queste nuove condotte sono considerate violazioni separate.

Se più violazioni dello stesso tipo vengono accertate senza fermare immediatamente il conducente, la prima notifica ricevuta assorbe tutte le violazioni commesse nei novanta giorni precedenti che non erano ancora state notificate. Questo significa che tutte quelle violazioni precedenti vengono trattate come un’unica infrazione.

Allo stesso modo, se la violazione viene contestata immediatamente al conducente, essa può assorbire altre violazioni dello stesso tipo accertate nei novanta giorni precedenti, purché non siano già state notificate. In questi casi, per motivi pratici e di sicurezza, l’autorità può consentire al conducente di proseguire il viaggio fino alla destinazione nel modo più rapido possibile.

Quando si applica questo meccanismo di “assorbimento”, il trasgressore deve comunque pagare le spese relative a ciascun accertamento e notifica. Tuttavia, per quanto riguarda la sanzione principale, se è possibile pagare in misura ridotta, viene applicata una somma pari a tre volte il minimo previsto dalla norma violata, se questa soluzione è più favorevole rispetto alla somma delle singole sanzioni.

Il pagamento di questa somma può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notifica o dalla contestazione immediata. Se il trasgressore ha già pagato una parte della sanzione secondo le modalità ordinarie, può integrare il pagamento entro lo stesso termine per raggiungere l’importo richiesto.

Una volta effettuato il pagamento, l’interessato può richiedere l’archiviazione delle altre violazioni assorbite. Per farlo, deve presentare una richiesta formale entro centoventi giorni dalla prima notifica o contestazione, allegando le prove del pagamento effettuato e delle spese sostenute. L’autorità competente esaminerà la richiesta e, se tutto è corretto, disporrà l’archiviazione delle violazioni assorbite.

📜 Articolo di riferimento: Art. 198 bis del Codice della Strada italiano.
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âť“ Domande frequenti

Illeciti ripetuti e unica sanzione è disciplinato dall'Art. 198 bis del Codice della Strada italiano, all'interno del capitolo "VI. Degli Illeciti Previsti Dal Presente Codice e Delle Relative Sanzioni". Trovi qui sopra la spiegazione completa con tutti i dettagli essenziali per superare l'esame teorico della patente.

L'Art. 198 bis del Codice della Strada si trova nel capitolo VI. Degli Illeciti Previsti Dal Presente Codice e Delle Relative Sanzioni. Puoi consultare l'articolo originale sul portale ufficiale ACI a questo link.

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