Per molte violazioni del Codice della strada è possibile pagare la sanzione in misura ridotta. Questo significa che il trasgressore, invece di attendere ulteriori procedure, può chiudere la questione pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica una somma pari al minimo previsto dalla norma violata. Restano comunque applicabili le eventuali sanzioni accessorie, come ad esempio la sospensione della patente o altri provvedimenti previsti dalla legge.
Se il pagamento viene effettuato molto rapidamente, cioè entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica, l’importo dovuto è ridotto del 30 per cento. Questa riduzione è un vantaggio importante, ma non vale in tutti i casi. Non si applica, per esempio, quando per quella violazione è prevista anche la confisca del veicolo oppure la sospensione della patente di guida.
Il pagamento può essere effettuato con diverse modalità . In generale, si può pagare presso l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore, tramite conto corrente postale oppure, se l’amministrazione lo consente, anche tramite conto corrente bancario o strumenti di pagamento elettronico. Nel verbale devono essere sempre indicate in modo chiaro le modalità concrete per effettuare il pagamento.
Se l’agente accertatore dispone di un’apparecchiatura idonea, il conducente può pagare immediatamente sul posto con strumenti elettronici. In questo caso l’agente rilascia una ricevuta e annota il pagamento nella copia del verbale consegnata al trasgressore. In pratica, il pagamento immediato permette di definire subito la parte economica della violazione.
Per alcune violazioni commesse nell’ambito dell’autotrasporto da conducenti con patenti professionali, come le categorie C, C+E, D o D+E, il pagamento ridotto deve essere effettuato immediatamente nelle mani dell’agente accertatore. Se l’agente ha un dispositivo adeguato, anche in questi casi il pagamento può avvenire elettronicamente. Se invece il conducente non paga subito, deve versare una cauzione pari almeno al minimo della sanzione prevista.
Se questa cauzione non viene versata, può essere disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando l’obbligo non viene adempiuto, e comunque per un periodo massimo di sessanta giorni. Il veicolo viene affidato in custodia e le relative spese sono a carico del responsabile della violazione. Questo serve a garantire che la sanzione venga effettivamente pagata.
Il pagamento in misura ridotta non è sempre ammesso. Non è possibile, ad esempio, se il conducente non si è fermato all’invito degli agenti oppure si è rifiutato di mostrare patente, documenti del veicolo o altri documenti obbligatori. In questi casi il verbale viene trasmesso al prefetto, che seguirà la procedura prevista dalla legge.
Esistono anche altre violazioni specifiche per le quali il pagamento ridotto è escluso direttamente dalla norma. In questi casi non si può usufruire né del pagamento minimo né dello sconto del 30 per cento, e il verbale deve essere inviato al prefetto entro dieci giorni. Per l’esame teorico è importante ricordare che il pagamento ridotto è la regola generale, ma non vale quando la legge lo esclude espressamente o quando la violazione è particolarmente grave.
Un aspetto pratico importante è che, nei pagamenti effettuati con modalità diverse dal contante o dal conto corrente postale, il pagamento si considera valido anche se l’accredito all’amministrazione avviene entro due giorni dalla scadenza, purché il pagamento sia stato disposto entro il termine previsto. Questo serve a tenere conto dei tempi tecnici delle operazioni bancarie o elettroniche.
đź”— Consulta il testo ufficiale dell'Art. 202 sul portale ACI
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