Quando una violazione del Codice della strada non può essere contestata immediatamente al conducente, il verbale deve essere notificato successivamente. La notifica deve contenere una descrizione precisa della violazione e spiegare perché non è stato possibile fermare il conducente sul momento. In generale, questa comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni dall’accertamento della violazione.
La notifica viene inviata al trasgressore identificato. Se non è possibile identificarlo subito, viene inviata a uno dei soggetti responsabili, come il proprietario del veicolo, sulla base dei dati registrati negli archivi pubblici. Per i residenti all’estero, il termine per la notifica è più lungo, fino a trecentosessanta giorni.
Se la persona responsabile viene identificata solo successivamente, il termine di novanta giorni inizia dal momento in cui l’amministrazione è in grado di identificarla attraverso i registri ufficiali. Se invece la violazione è stata contestata immediatamente al conducente, il verbale deve essere notificato agli altri soggetti responsabili entro cento giorni.
Esistono numerose situazioni in cui la contestazione immediata non è necessaria. Ad esempio, quando un veicolo viaggia a velocità troppo elevata per essere fermato, quando si passa con il semaforo rosso, in caso di sorpasso vietato, quando il conducente non è presente, oppure quando la violazione è rilevata tramite dispositivi automatici come autovelox, telecamere o sistemi di controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato. In questi casi, la violazione viene accertata anche senza fermare il conducente e viene notificata successivamente.
Le apparecchiature automatiche possono funzionare senza la presenza diretta degli agenti, purché siano omologate e gestite dalle autorità competenti. Possono anche rilevare più violazioni contemporaneamente o essere utilizzate per verificare, tramite confronto con banche dati, ulteriori irregolarità , come la mancanza di assicurazione.
Se il verbale non viene notificato entro i termini previsti, l’obbligo di pagamento della sanzione si estingue nei confronti della persona che non ha ricevuto la notifica nei tempi stabiliti.
La notifica può essere effettuata tramite agenti di polizia, messi comunali o servizio postale, ed è valida se inviata all’indirizzo di residenza, domicilio o sede risultante dai registri ufficiali. Tutte le spese relative all’accertamento e alla notifica sono a carico della persona obbligata al pagamento della sanzione.
In casi particolari, come per veicoli intestati a enti pubblici, la procedura può essere temporaneamente sospesa per verificare chi stava utilizzando il veicolo al momento della violazione. Inoltre, sulle autostrade e su alcune strade principali, le violazioni possono essere accertate tramite sistemi di videosorveglianza senza fermare il veicolo, utilizzando registrazioni con data e ora certificate.
đź”— Consulta il testo ufficiale dell'Art. 201 sul portale ACI
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