La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli sono riservate esclusivamente allo Stato. Questo significa che solo enti autorizzati possono fabbricare e fornire targhe ufficiali, garantendo così sicurezza, standard uniformi e controllo contro falsificazioni. Il prezzo delle targhe è stabilito dalle autorità e include sia il costo di produzione sia una quota aggiuntiva destinata a finanziare attività legate alla sicurezza stradale.
Le targhe vengono consegnate al proprietario al momento dell’immatricolazione del veicolo insieme alla carta di circolazione. Da quel momento, il veicolo è ufficialmente registrato e può circolare secondo le norme previste.
Dopo l’immatricolazione, è obbligatorio completare anche la registrazione presso il Pubblico Registro Automobilistico entro un breve termine. Se questo passaggio non viene effettuato entro tre giorni, il proprietario deve restituire sia le targhe sia il documento di circolazione all’ufficio competente. In caso contrario, le autorità provvedono al ritiro forzato tramite gli organi di polizia.
La legge vieta in modo assoluto la produzione, distribuzione o vendita non autorizzata di targhe. Chiunque realizzi o metta in commercio targhe senza autorizzazione è soggetto a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche a conseguenze penali se il fatto costituisce reato.
In caso di violazione, oltre alla multa, le targhe prodotte o utilizzate illegalmente vengono confiscate. Questo serve a prevenire l’uso di targhe non ufficiali e a garantire che tutti i veicoli siano identificabili in modo sicuro e affidabile.
đź”— Consulta il testo ufficiale dell'Art. 101 sul portale ACI
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