Quando una violazione del Codice della strada è commessa con un veicolo immatricolato all’estero o con targa temporanea EE, il conducente ha la possibilità di pagare immediatamente la sanzione in misura ridotta direttamente all’agente accertatore. In questo caso, l’agente rilascia una ricevuta e annota il pagamento nel verbale consegnato al trasgressore.
Se il conducente non effettua il pagamento immediato, è obbligato a versare una cauzione. Questa cauzione è pari alla metà del massimo della sanzione prevista per la violazione. Tuttavia, se il veicolo è immatricolato in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la cauzione è più bassa ed è pari all’importo previsto per il pagamento in misura ridotta.
Il versamento della cauzione serve come garanzia del pagamento della sanzione. L’importo viene registrato nel verbale e trasferito all’ufficio competente.
Se il conducente non paga né la sanzione né la cauzione, viene disposto il fermo amministrativo del veicolo. Questo significa che il veicolo non può essere utilizzato fino a quando non viene effettuato il pagamento, e comunque per un periodo massimo di sessanta giorni. Durante questo periodo, il veicolo viene affidato in custodia e le spese sono a carico del responsabile della violazione.
Queste regole sono previste per garantire che le sanzioni vengano effettivamente pagate anche da conducenti stranieri, per i quali potrebbe essere più difficile procedere successivamente alla riscossione.
Le disposizioni non si applicano ai veicoli appartenenti a cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia, per i quali valgono regole particolari.
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