Infografica: Circolazione e sosta nei centri abitati

Nei centri abitati il comune può regolare la circolazione con ordinanza del sindaco per motivi di sicurezza, tutela della salute, protezione dell’ambiente, difesa del patrimonio culturale e migliore organizzazione del traffico urbano. Questo significa che il comune può introdurre divieti, limitazioni, obblighi e altre misure per adattare la circolazione alle esigenze della città.

Il comune può limitare la circolazione di tutti i veicoli o solo di alcune categorie quando è necessario ridurre l’inquinamento dell’aria e proteggere il patrimonio culturale, tenendo comunque conto delle esigenze di mobilità e delle attività produttive. In pratica, in alcune aree urbane possono essere vietati o limitati i veicoli più inquinanti, mentre alcune categorie di veicoli possono essere escluse da tali limitazioni.

Nei centri abitati il comune può anche stabilire la precedenza su determinate strade o in particolari intersezioni. Quando le condizioni del traffico o la sicurezza lo richiedono, può imporre ai conducenti l’obbligo di fermarsi e di dare precedenza prima di immettersi in una strada.

Possono essere riservati spazi di sosta a categorie specifiche di veicoli. Tra questi rientrano i veicoli delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, i veicoli al servizio delle persone con disabilitĂ , quelli al servizio di donne in gravidanza o di genitori con bambini molto piccoli muniti di permesso rosa, i veicoli elettrici o gli spazi per la loro ricarica, i veicoli utilizzati per salita e discesa passeggeri o per carico e scarico merci in luoghi particolarmente frequentati, i mezzi di linea ai capolinea e i veicoli adibiti al trasporto scolastico negli orari previsti.

Il comune può individuare aree in cui il parcheggio è consentito e può anche istituire parcheggi o fasce di sosta laterale a pagamento. Può inoltre fissare orari e spazi riservati ai veicoli destinati al carico e scarico delle merci, creare aree di sosta per autocaravan e riservare intere strade o singole corsie ai mezzi pubblici, per migliorare la mobilità urbana.

Su alcune strade a senso unico, se il limite di velocità è pari o inferiore a 30 km/h, il comune può consentire alle biciclette di circolare in senso opposto rispetto agli altri veicoli, tramite apposite corsie ciclabili, quando non sia possibile realizzare una pista ciclabile separata. In alcune intersezioni semaforizzate può anche essere istituita una zona di attestamento ciclabile, cioè uno spazio davanti alla linea di arresto riservato ai velocipedi.

I divieti di sosta, se il segnale non indica diversamente, si intendono validi dalle ore 8 alle ore 20. È importante ricordarlo perchÊ in assenza di indicazioni diverse questa è la fascia oraria standard da applicare.

Per le strade non comunali che attraversano i centri abitati, alcune decisioni spettano ancora al prefetto o all’ente proprietario della strada, mentre altre spettano al comune, che in certi casi deve sentire il parere dell’ente proprietario. Questo significa che non tutte le regole sulle strade dentro i centri abitati sono sempre decise solo dal comune.

Quando ci sono sospensioni della circolazione, divieti o limitazioni, possono essere concessi permessi particolari in caso di necessità accertata. Anche nei casi di divieto o limitazione della sosta possono essere rilasciati permessi speciali, per esempio ai veicoli di polizia, ai professionisti sanitari durante il servizio e alle persone con capacità motorie ridotte munite dell’apposito contrassegno.

Le aree destinate al parcheggio devono essere collocate fuori dalla carreggiata e in modo da non ostacolare il traffico. Se l’accesso al parcheggio è aperto a tutti, l’area è considerata di uso pubblico anche quando è a pagamento o regolata da barriere.

I proventi dei parcheggi a pagamento non possono essere usati liberamente, ma devono essere destinati alla costruzione, installazione, gestione e miglioramento dei parcheggi, oltre che al finanziamento del trasporto pubblico locale e agli interventi per migliorare la mobilitĂ  urbana.

Quando il comune istituisce parcheggi a pagamento o dispositivi di controllo della durata della sosta, deve di norma prevedere anche un’adeguata area di parcheggio senza custodia o senza controllo a pagamento nelle vicinanze. Questa regola non vale nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e in altre zone urbane particolari dove esistono esigenze specifiche di traffico.

Il comune può delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato tenendo conto della sicurezza stradale, della salute, dell’ordine pubblico, della tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del territorio. In queste zone l’ingresso e la circolazione dei veicoli possono essere vietati, limitati oppure subordinati al pagamento di una somma. I veicoli elettrici o ibridi devono comunque poter accedere liberamente alle zone a traffico limitato.

All’interno delle zone a traffico limitato il comune può anche stabilire un tempo massimo di permanenza, eventualmente diverso a seconda del tipo di veicolo o di utente. Tutte le zone particolari, come aree pedonali, ZTL e altre aree urbane soggette a regole speciali, devono essere indicate con apposita segnaletica.

Nelle zone a traffico limitato e in altre aree urbane di particolare rilievo, il comune può riservare parcheggi ai residenti, gratuitamente o a pagamento. Nelle zone scolastiche urbane può limitare o vietare la circolazione, la sosta o la fermata di alcune o di tutte le categorie di veicoli in determinati orari, con eccezione degli scuolabus, dei mezzi destinati al trasporto degli alunni e dei veicoli delle persone con disabilità autorizzate.

Il comune può anche delimitare zone ciclabili, nelle quali alcune categorie di veicoli possono essere limitate o escluse, vengono adottate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h. Queste zone servono a proteggere maggiormente i ciclisti e a rendere la circolazione urbana piÚ sicura.

Chi non rispetta i provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione nei centri abitati è soggetto a sanzioni amministrative. Sono previste sanzioni specifiche anche per chi entra senza autorizzazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali o nelle zone a traffico limitato, per chi viola i limiti ambientali imposti ai veicoli inquinanti e per chi non rispetta le regole della sosta, compresa la sosta a pagamento o il superamento del tempo consentito.

Esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine è vietato. Chi svolge questa attività senza autorizzazione è soggetto a sanzioni molto elevate e, nei casi più gravi, anche a conseguenze penali.

📜 Articolo di riferimento: Art. 7 del Codice della Strada italiano.
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❓ Domande frequenti

Circolazione e sosta nei centri abitati è disciplinato dall'Art. 7 del Codice della Strada italiano, all'interno del capitolo "I. Disposizioni Generali". Trovi qui sopra la spiegazione completa con tutti i dettagli essenziali per superare l'esame teorico della patente.

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