Fuori dai centri abitati la circolazione può essere limitata, sospesa o regolata per motivi di sicurezza pubblica, sicurezza stradale, tutela della salute o esigenze particolari. In certi casi il prefetto può vietare temporaneamente il transito a tutti gli utenti o solo ad alcune categorie di veicoli su determinate strade o tratti di strada. Nei giorni festivi o in altre giornate stabilite ufficialmente può anche essere vietata la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, salvo le eccezioni previste.
Quando è necessario ridurre l’inquinamento atmosferico, le regioni e le province autonome possono imporre riduzioni della velocità anche in modo permanente su alcuni tratti di autostrade e strade extraurbane principali, soprattutto quando passano attraverso o vicino ai centri abitati. Questi limiti devono essere resi noti agli utenti con i mezzi previsti dalla legge e il loro rispetto può essere controllato anche con sistemi automatici. Chi non rispetta questi limiti di velocità è soggetto alle sanzioni previste per l’eccesso di velocità .
Il prefetto può stabilire regole specifiche anche per il passaggio periodico di mandrie e greggi, indicando, se necessario, percorsi, tempi e distanze da rispettare. Questo serve a evitare pericoli e intralci alla circolazione.
L’ente proprietario della strada può adottare ordinanze per motivi di sicurezza o per esigenze tecniche. Può sospendere temporaneamente la circolazione, imporre divieti o limitazioni permanenti o temporanee, riservare corsie a determinate categorie di veicoli, vietare o limitare la sosta e il parcheggio, oppure subordinare parcheggio e sosta al pagamento di una somma. Può anche imporre l’obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o di montare pneumatici invernali idonei per neve o ghiaccio.
In caso di nevicate intense o di rischio concreto per la sicurezza, fuori dai centri abitati può essere imposto l’uso esclusivo di pneumatici invernali, quando altre soluzioni non sono sufficienti a garantire una circolazione sicura. Inoltre, per esigenze tecniche o di pulizia, può essere vietata temporaneamente la sosta, ma questo divieto deve essere segnalato almeno quarantotto ore prima.
In particolari aree di valore culturale, paesaggistico o naturalistico, soprattutto se tutelate dall’UNESCO, possono essere istituite zone a traffico limitato territoriali per periodi limitati dell’anno. In queste zone l’accesso e la circolazione possono essere soggetti a restrizioni particolari, purché siano comunque garantite adeguate condizioni di sicurezza e di circolazione anche sulle strade esterne alla zona.
Le autorità che dispongono sospensioni o limitazioni della circolazione possono concedere deroghe o permessi in casi di necessità grave e documentata. Queste autorizzazioni possono essere subordinate a condizioni particolari, ma l’accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può essere a pagamento.
Per quanto riguarda la precedenza, tutte le strade statali sono considerate strade a precedenza, salvo diversa disposizione in specifiche intersezioni. Sulle altre strade, la precedenza viene stabilita dall’ente proprietario in base alla classificazione della strada e deve essere indicata con l’apposita segnaletica. Quando le condizioni del traffico o della sicurezza lo richiedono, l’ente proprietario può imporre anche l’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
Chi non rispetta i provvedimenti di sospensione, i divieti, i limiti o le altre prescrizioni stabilite per la circolazione fuori dai centri abitati è soggetto a sanzioni amministrative. In alcuni casi, soprattutto per i veicoli adibiti al trasporto di cose o quando non vengono rispettati ordini impartiti dagli agenti, possono essere applicate anche sanzioni accessorie come la sospensione della patente e della carta di circolazione.
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