Al personale che svolge compiti di polizia stradale e che è già in possesso di una patente di guida viene rilasciata una patente di servizio. Questo documento non sostituisce la patente civile, ma la affianca e consente di guidare veicoli utilizzati per le attività istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, come pattugliamenti, controlli o interventi operativi.
La patente di servizio ha una validità limitata esclusivamente alla guida di veicoli destinati a tali funzioni ufficiali. Ciò significa che non può essere utilizzata per la guida di veicoli privati o per scopi personali, ma solo durante lo svolgimento del servizio.
Per ottenere questa patente è necessario essere già abilitati alla guida e svolgere effettivamente compiti di polizia stradale. I requisiti specifici, le modalità di rilascio e le procedure sono stabiliti da appositi provvedimenti delle autorità competenti, in particolare dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti insieme al Ministero dell’interno.
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