Infografica: Requisiti medici per la patente

Per ottenere la patente di guida o l’autorizzazione per esercitarsi alla guida, una persona deve avere condizioni fisiche e psichiche compatibili con una guida sicura. Non può ottenere questi documenti chi soffre di malattie, menomazioni o problemi fisici o psicologici tali da rendere pericolosa la conduzione di un veicolo a motore. Il principio generale è semplice: si può guidare solo se si è in grado di farlo in sicurezza, senza mettere in pericolo sé stessi o gli altri.

Di norma, l’accertamento dei requisiti fisici e psichici viene effettuato da strutture sanitarie pubbliche competenti in ambito medico-legale oppure da medici autorizzati dalla legge. In tutti i casi la visita deve essere svolta in un ambulatorio medico. Le spese degli accertamenti sono a carico del richiedente. Il certificato medico usato per presentare la domanda non deve essere troppo vecchio: deve avere una data non anteriore a tre mesi rispetto alla domanda per sostenere l’esame di guida. Nella valutazione devono essere considerati anche eventuali precedenti problemi di salute dichiarati dal richiedente tramite certificazione del proprio medico di fiducia.

Per alcune situazioni particolari non basta la visita medica ordinaria e serve il giudizio di una commissione medica locale. Questo avviene, per esempio, per persone con mutilazioni o minorazioni fisiche, per chi ha superato determinati limiti di età e guida specifici veicoli pesanti, per chi viene inviato dal prefetto o dagli uffici competenti e per chi presenta condizioni cliniche che fanno sorgere dubbi sulla capacità di guidare in sicurezza. Anche in caso di diabete, per alcune categorie di patente la valutazione richiede regole particolari. Per le categorie A, B, BE e relative sottocategorie, la verifica è affidata a medici specialisti in diabetologia, che possono anche indicare quando dovrà essere eseguito il controllo successivo. Per le categorie C, D, CE, DE e relative sottocategorie, la valutazione viene invece effettuata dalla commissione medica locale integrata da uno specialista diabetologo.

Quando una persona ha una disabilità fisica, il giudizio può richiedere non solo una visita clinica ma anche una prova pratica di guida su un veicolo adattato. Questo serve a verificare concretamente se il conducente riesce a controllare bene il mezzo con gli eventuali adattamenti necessari. Se la minorazione è stabile, non peggiora nel tempo e non richiede cambiamenti nelle prescrizioni già stabilite, i rinnovi successivi della patente possono poi essere effettuati con la procedura ordinaria e con la durata normale prevista dalla legge.

Per il primo rilascio di qualunque patente di guida, o di alcuni certificati professionali, l’interessato deve anche presentare una certificazione che dimostri il non abuso di alcol e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa certificazione viene rilasciata sulla base di accertamenti clinici e tossicologici. In alcuni casi la stessa certificazione è richiesta anche in occasione del rinnovo o della revisione della patente o del certificato professionale. Anche in questo caso i costi sono a carico dell’interessato.

Se durante la visita emergono dubbi particolari, i medici o la commissione possono chiedere anche una valutazione psicodiagnostica svolta da uno psicologo abilitato. Questa verifica serve ad approfondire aspetti come l’equilibrio psichico, l’idoneità comportamentale o altri fattori che possono influire sulla sicurezza della guida.

Se la commissione medica ritiene che una persona sia temporaneamente o permanentemente non idonea alla guida, comunica il proprio giudizio all’ufficio della motorizzazione civile. Questo ufficio può quindi sospendere o revocare la patente. La commissione può anche ridurre la durata di validità della patente, limitare i tipi di veicoli che si possono guidare oppure imporre adattamenti specifici al veicolo. In pratica, non sempre il risultato è solo idoneo o non idoneo: talvolta si può essere autorizzati a guidare, ma con limiti precisi.

In alcuni casi, se l’interessato ottiene a proprie spese una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana, la motorizzazione può riesaminare il provvedimento e modificarlo. Tuttavia, questa nuova certificazione deve essere prodotta entro i termini utili per proporre eventuali ricorsi, altrimenti si perde la possibilità di utilizzare questa strada. I provvedimenti di sospensione o revoca adottati per mancanza dei requisiti fisici o psichici, nei casi previsti dalla legge, hanno natura definitiva.

Le norme prevedono anche la possibilità di ricorso in alcune situazioni specifiche. Per esempio, nei casi che riguardano persone con minorazioni fisiche, il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici specializzati nella riabilitazione per esprimersi sui ricorsi. Inoltre, le commissioni mediche locali possono essere integrate da specialisti diversi a seconda del caso, ad esempio medici della riabilitazione, ingegneri del settore trasporti o medici esperti in patologie alcolcorrelate. L’interessato può anche chiedere la presenza di un proprio medico di fiducia.

In sintesi, il conseguimento e il mantenimento della patente dipendono dal fatto che il conducente abbia condizioni fisiche e psichiche adeguate. Se ci sono malattie, disabilità o situazioni particolari, la legge prevede controlli più approfonditi, eventuali limitazioni, visite periodiche e, nei casi più gravi, la sospensione o la revoca del documento di guida. Lo scopo di tutte queste regole è garantire che chi guida abbia sempre le capacità necessarie per farlo in modo sicuro.

📜 Articolo di riferimento: Art. 119 del Codice della Strada italiano.
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âť“ Domande frequenti

Requisiti medici per la patente è disciplinato dall'Art. 119 del Codice della Strada italiano, all'interno del capitolo "IV. Guida Dei Veicoli e Conduzione Degli Animali". Trovi qui sopra la spiegazione completa con tutti i dettagli essenziali per superare l'esame teorico della patente.

L'Art. 119 del Codice della Strada si trova nel capitolo IV. Guida Dei Veicoli e Conduzione Degli Animali. Puoi consultare l'articolo originale sul portale ufficiale ACI a questo link.

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