Un veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia, ma quando il proprietario trasferisce la propria residenza anagrafica in Italia non può continuare a usarlo liberamente per un tempo indefinito con la targa straniera. In generale, se il veicolo appartiene a una persona che ha acquisito la residenza in Italia, esso può circolare sul territorio nazionale solo per un periodo limitato. Entro tre mesi dall’acquisizione della residenza, il veicolo deve essere immatricolato in Italia secondo le regole ordinarie previste per i veicoli italiani. Questo significa che il cambio di residenza comporta anche l’obbligo di regolarizzare la posizione del veicolo.
Quando il conducente residente in Italia guida un veicolo immatricolato all’estero ma non intestato a lui, a bordo deve esserci un documento con data certa, firmato dall’intestatario del veicolo, dal quale risulti per quale motivo il conducente può usare quel mezzo e per quanto tempo. In pratica, non basta dire di avere il permesso: deve esistere una prova scritta che indichi il titolo della disponibilità del veicolo, per esempio comodato, prestito, uso aziendale o altro rapporto legittimo, e la durata di tale disponibilità.
Se la disponibilità del veicolo da parte di una persona fisica residente in Italia o di una società con sede in Italia supera trenta giorni complessivi nell’anno solare, anche se non consecutivi, non basta più il solo documento a bordo. In questo caso, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati in un apposito elenco informatico collegato al Pubblico Registro Automobilistico. L’obbligo di registrazione ricade su chi utilizza il veicolo. Se successivamente cambiano le condizioni di utilizzo, per esempio varia la durata oppure il veicolo passa a un altro soggetto, anche queste variazioni devono essere annotate entro tre giorni. Lo stesso vale se cambia la residenza della persona o la sede della società che ha la disponibilità del veicolo.
Se a bordo manca il documento richiesto oppure non è stata effettuata la registrazione quando necessaria, la legge presume che il veicolo sia nella disponibilità del conducente. In questo caso il conducente è considerato direttamente responsabile dell’obbligo di regolarizzare la situazione. Inoltre, per tutto il tempo in cui il veicolo risulta registrato nell’elenco previsto, ai veicoli esteri si applicano le stesse regole del Codice della strada previste per i veicoli immatricolati in Italia. Questo significa che, dal punto di vista degli obblighi di circolazione, il veicolo estero registrato viene trattato in modo sostanzialmente analogo a un veicolo italiano.
Le stesse regole si applicano anche ai lavoratori subordinati o autonomi che svolgono attività professionale in uno Stato confinante o limitrofo e usano veicoli di loro proprietà immatricolati in quello Stato. In questo caso esiste un obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisto della proprietà del veicolo. Una volta effettuata la registrazione, il veicolo può essere guidato anche dai familiari conviventi di questi soggetti, purché residenti in Italia.
Le targhe dei veicoli immatricolati all’estero devono essere sempre chiaramente leggibili e devono contenere il contrassegno di immatricolazione formato da numeri arabi e lettere latine maiuscole. Se la targa non rispetta questi requisiti di leggibilità o formato, si applicano le sanzioni previste per le targhe irregolari.
Esistono però alcune eccezioni importanti. Queste regole non si applicano ai residenti nel comune di Campione d’Italia, né ad alcune categorie di personale civile o militare in servizio all’estero per conto di amministrazioni pubbliche, né ai loro familiari conviventi all’estero. Inoltre, le regole sulla necessità di immatricolare o documentare la disponibilità del veicolo non si applicano quando il proprietario del veicolo, residente all’estero, si trova a bordo del mezzo. Vi è anche una disciplina particolare per chi guida in Italia veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e messi a disposizione da imprese sammarinesi, quando esiste un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con tali imprese.
Se un proprietario consente la circolazione del veicolo in violazione delle regole che impongono l’immatricolazione in Italia o la registrazione della disponibilità del veicolo, è soggetto a una sanzione amministrativa. In questi casi l’autorità ritira il documento di circolazione, ordina di regolarizzare la posizione del veicolo e dispone l’immediata cessazione della circolazione. Il mezzo viene portato e custodito in un luogo non aperto al pubblico passaggio. Il veicolo viene restituito solo quando viene dimostrato che l’obbligo imposto è stato adempiuto. In alternativa, il proprietario del documento estero può chiedere di essere autorizzato a uscire dall’Italia per la via più breve. Se però entro trenta giorni il veicolo non viene immatricolato o registrato in Italia, oppure non lascia il territorio nazionale quando autorizzato a farlo, si applica la confisca amministrativa. Anche circolare durante il periodo di sequestro o violando le prescrizioni per l’uscita dal territorio comporta ulteriori sanzioni.
Se invece manca soltanto il documento che deve dimostrare il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, si applica una sanzione amministrativa specifica. Nel verbale viene imposto di esibire il documento entro trenta giorni. Il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo e viene restituito solo dopo la presentazione del documento o, comunque, dopo il decorso del termine previsto dalla legge. Se il documento non viene poi esibito, si applicano ulteriori conseguenze sanzionatorie.
Quando il veicolo avrebbe dovuto essere registrato nell’elenco informatico ma ciò non è stato fatto, oppure non sono state comunicate le variazioni successive o il trasferimento di residenza o sede, la violazione è più grave. In questo caso è prevista una sanzione amministrativa elevata e il documento di circolazione viene ritirato immediatamente. Il documento verrà restituito solo dopo che il soggetto avrà adempiuto agli obblighi omessi. Se il veicolo continua a circolare mentre il documento è ritirato, si applicano ulteriori sanzioni.
In sintesi, il principio da ricordare è che chi risiede in Italia non può usare in modo stabile un veicolo con targa estera senza rispettare regole precise. A seconda dei casi può essere necessario immatricolare il veicolo in Italia, tenere a bordo un documento che giustifichi l’uso del mezzo, oppure registrare ufficialmente la disponibilità del veicolo. Lo scopo della norma è evitare usi fittizi di veicoli stranieri e garantire trasparenza sulla reale disponibilità e responsabilità del mezzo.
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