La pubblicità lungo le strade o visibile dalla strada è ammessa solo se non compromette la sicurezza della circolazione. Sono quindi vietati cartelli, insegne, manifesti, impianti pubblicitari, segni orizzontali pubblicitari, luci o altre forme di propaganda che, per dimensioni, forma, colore, disegno o posizione, possano essere confusi con la segnaletica stradale, renderla meno visibile o meno comprensibile, oppure distrarre i conducenti. È vietata anche qualsiasi pubblicità che possa abbagliare gli utenti della strada. Inoltre, gli impianti pubblicitari non devono ostacolare il passaggio delle persone con disabilità.
Sui veicoli non sono consentite scritte o insegne pubblicitarie luminose. Sono invece ammesse, entro limiti precisi, scritte pubblicitarie rifrangenti, ma solo se non provocano abbagliamento né distraggono gli altri conducenti. Anche questo principio serve a evitare che il veicolo diventi una fonte di pericolo per chi guida.
L’installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse richiede sempre un’autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei centri abitati la competenza spetta al comune, ma se la strada è statale, regionale o provinciale è necessario anche il nulla osta tecnico dell’ente proprietario. Questo significa che la pubblicità non può essere collocata liberamente solo perché si trova in città: serve comunque un controllo tecnico sulla sicurezza.
È vietata qualsiasi forma di pubblicità che contenga messaggi sessisti, violenti, offensivi o discriminatori, oppure che leda la dignità della persona, le libertà individuali, i diritti civili e politici, il credo religioso, l’appartenenza etnica, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o le abilità fisiche e psichiche. Il rispetto di questo divieto è una condizione necessaria per ottenere o mantenere l’autorizzazione. Se viene accertata una violazione, l’autorizzazione viene revocata immediatamente.
Se un cartello pubblicitario collocato lungo una strada è visibile anche da un’altra strada appartenente a un ente diverso, è necessario anche il nulla osta di quest’ultimo. Lo stesso principio vale per i mezzi pubblicitari posti lungo linee ferroviarie ma visibili dalla strada. In questo modo si evita che una pubblicità autorizzata per un’area crei pericoli su un’altra infrastruttura vicina.
Sulle autostrade, sugli itinerari internazionali, sulle strade extraurbane principali e sui relativi accessi la pubblicità è in generale vietata. Sono ammesse solo eccezioni limitate, come alcune insegne di esercizio, segnali utili agli utenti, indicazioni di servizi di pubblico interesse o promozione turistica e culturale del territorio, sempre entro limiti rigorosi e con autorizzazione. Nelle aree di servizio o di parcheggio la pubblicità può essere consentita solo se non è visibile dalla strada principale. Lo scopo è evitare distrazioni sui tratti dove i veicoli viaggiano a velocità elevate.
È vietata anche la pubblicità relativa ai veicoli se promuove comportamenti contrari alle norme del Codice della strada. Ad esempio, non sarebbe ammessa una pubblicità che esalti la velocità pericolosa, il mancato rispetto delle regole o comportamenti di guida rischiosi. La pubblicità fonica su strada è ammessa solo nei casi autorizzati e secondo le modalità previste; nei centri abitati il comune può limitarla a certi orari o periodi dell’anno.
Nelle rotatorie con area verde centrale mantenuta gratuitamente da un’impresa o da un ente, può essere autorizzato un piccolo cartello con il nome del soggetto che cura il verde. Questo cartello deve però avere dimensioni molto contenute e rispettare comunque tutte le regole di sicurezza e autorizzazione.
Chi viola le norme sulla pubblicità stradale è soggetto a sanzioni amministrative. Le sanzioni sono ancora più gravi se non vengono rispettate le prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Se un cartello o un impianto pubblicitario è privo di autorizzazione oppure è in contrasto con le regole, l’ente proprietario della strada ordina la rimozione entro un termine breve. Se il responsabile non provvede, l’ente può rimuoverlo direttamente e addebitare tutte le spese. Nei casi più gravi la rimozione può essere immediata. In sintesi, la pubblicità lungo le strade è ammessa solo quando non mette in pericolo la sicurezza, non ostacola la segnaletica e rispetta regole tecniche, amministrative e di contenuto molto precise.
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