La creazione di accessi da una strada verso proprietà private, edifici o altre strade è strettamente regolata per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Non è possibile aprire nuovi accessi, diramazioni o collegamenti con altre strade senza una preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Questo vale anche per strade private o pubbliche che si collegano a una strada esistente.
Gli accessi già esistenti devono essere conformi alle norme attuali e, se autorizzati, devono essere adeguati alle nuove prescrizioni. I passi carrabili, cioè gli accessi utilizzati dai veicoli, devono essere chiaramente segnalati con l’apposito segnale e autorizzati.
Non è consentito modificare accessi esistenti o cambiarne l’uso senza una nuova autorizzazione. Ad esempio, trasformare un accesso pedonale in accesso carrabile o aumentare il traffico senza autorizzazione è vietato.
Chi ottiene l’autorizzazione è responsabile della realizzazione e della manutenzione delle opere necessarie, come ponticelli sui fossi laterali, senza modificare le caratteristiche della strada o dei canali di scolo.
Le modalità tecniche di costruzione e manutenzione degli accessi sono stabilite da regolamenti specifici, mentre per ottenere l’autorizzazione può essere necessario realizzare parcheggi adeguati, soprattutto per attività o insediamenti che generano traffico.
In situazioni complesse, ad esempio quando ci sono molti accessi ravvicinati o quando la strada non garantisce condizioni di sicurezza sufficienti, l’ente proprietario può imporre la realizzazione di opere particolari, come strade parallele, intersezioni più sicure o accessi organizzati, anche coinvolgendo più proprietari.
È sempre vietato aprire accessi in punti pericolosi, come nelle rampe di svincoli o lungo le corsie di accelerazione e decelerazione.
Chi realizza o modifica accessi senza autorizzazione è soggetto a sanzione amministrativa e deve ripristinare la situazione originale a proprie spese. Anche se successivamente l’accesso viene regolarizzato, la multa resta comunque dovuta.
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