Quando una persona riceve una sanzione amministrativa per una violazione del Codice della strada e non intende pagarla in misura ridotta, ha la possibilitĂ di presentare ricorso al prefetto. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata oppure dalla notifica del verbale.
Il ricorso può essere presentato all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, oppure inviato direttamente al prefetto tramite raccomandata o per via telematica, ad esempio tramite posta elettronica certificata. Insieme al ricorso è possibile allegare documenti utili a sostenere la propria posizione e richiedere anche di essere ascoltati personalmente.
Se il ricorso viene inviato direttamente al prefetto, quest’ultimo lo trasmette all’ufficio competente per l’istruttoria. L’ufficio o comando dell’agente accertatore ha poi sessanta giorni di tempo per inviare tutti gli atti al prefetto, includendo anche le proprie osservazioni tecniche per confermare o contestare quanto dichiarato nel ricorso.
Se il trasgressore non presenta ricorso entro i termini e non paga la sanzione in misura ridotta, il verbale diventa automaticamente un titolo esecutivo. Questo significa che la somma dovuta aumenta e viene calcolata in misura pari alla metà del massimo previsto dalla legge, oltre alle spese del procedimento, e può essere avviata la riscossione forzata.
Nel caso di veicoli immatricolati all’estero, se non è possibile recuperare la somma dal proprietario o dal conducente attraverso le normali procedure, la legge consente di richiedere il pagamento anche a chi viene successivamente trovato alla guida dello stesso veicolo, entro un periodo massimo di cinque anni. In questi casi si applicano regole specifiche per la riscossione.
đź”— Consulta il testo ufficiale dell'Art. 203 sul portale ACI
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