Infografica: Sequestro e confisca del veicolo

Quando il Codice della strada prevede la confisca amministrativa del veicolo o di altre cose collegate alla violazione, la polizia che accerta il fatto procede prima al sequestro. Il sequestro è una misura cautelare immediata: serve a impedire che il veicolo continui a essere usato o sottratto prima della decisione definitiva. L’agente deve indicare chiaramente nel verbale che il veicolo è stato sequestrato.

Di regola, il proprietario del veicolo, oppure, se non è presente, il conducente o un altro soggetto obbligato in solido, viene nominato custode. Questo significa che deve tenere il veicolo fermo, a proprie spese, in un luogo privato non aperto al pubblico passaggio, e deve trasportarlo in modo sicuro fino a quel luogo. Il documento di circolazione viene trattenuto dall’ufficio di polizia e il veicolo deve portare un segno visibile che indichi lo stato di sequestro.

Se la persona obbligata rifiuta di prendere in custodia il veicolo oppure non provvede al trasporto e alla custodia come richiesto, si applica una sanzione amministrativa molto elevata e anche la sospensione della patente da uno a tre mesi. In questi casi il veicolo viene rimosso subito e portato presso un deposito autorizzato. Se poi l’avente diritto non riprende la custodia entro il termine previsto, pagando le relative spese, il veicolo può essere venduto, anche solo per essere demolito. La somma ricavata rimane depositata fino alla conclusione del procedimento: se alla fine viene disposta la confisca, l’oggetto della confisca sarà quella somma; se invece la confisca non viene confermata, la somma viene restituita all’avente diritto.

Quando il custode ha il veicolo sequestrato, non può assolutamente usarlo né permettere ad altri di usarlo. Circolare con un veicolo sequestrato è una violazione molto grave. In questo caso si applica una nuova sanzione pecuniaria molto alta, il veicolo viene immediatamente rimosso e trasferito a un soggetto autorizzato, e può essere applicata anche la revoca della patente. Per l’esame è importante ricordare che il veicolo sequestrato deve restare fermo: usarlo è una violazione autonoma e molto grave.

Se, dopo i ricorsi o dopo la scadenza dei termini per contestare la misura, la confisca diventa definitiva, il custode deve trasferire il veicolo, a proprie spese, nel luogo indicato dal prefetto. Se non lo fa entro trenta giorni, il trasferimento viene eseguito dall’autorità, con spese a suo carico, e possono esserci anche ulteriori conseguenze se il comportamento integra un reato.

Contro il sequestro è possibile presentare ricorso al prefetto. Se il ricorso viene accolto, il sequestro viene meno e il veicolo deve essere restituito oppure, se era già stato venduto nei casi previsti dalla legge, viene restituita la somma ricavata. Se invece il prefetto ritiene fondato l’accertamento, conferma il sequestro e può disporre la confisca con l’ordinanza-ingiunzione oppure con un provvedimento separato.

La confisca comporta la perdita definitiva del veicolo o, se il veicolo è già stato alienato, della somma ottenuta dalla vendita. Inoltre, il provvedimento di confisca vale anche come titolo per recuperare le spese di trasporto e custodia. Il provvedimento viene poi comunicato ai registri pubblici per l’annotazione ufficiale.

Un principio importante è che la confisca non si applica se il veicolo appartiene a una persona estranea alla violazione amministrativa. Tuttavia, la legge dispone sempre la confisca quando il veicolo è stato usato per commettere un reato diverso da quelli previsti dal Codice della strada, sia se il conducente è maggiorenne sia se è minorenne.

📜 Articolo di riferimento: Art. 213 del Codice della Strada italiano.
đź”— Consulta il testo ufficiale dell'Art. 213 sul portale ACI

âť“ Domande frequenti

Sequestro e confisca del veicolo è disciplinato dall'Art. 213 del Codice della Strada italiano, all'interno del capitolo "VI. Degli Illeciti Previsti Dal Presente Codice e Delle Relative Sanzioni". Trovi qui sopra la spiegazione completa con tutti i dettagli essenziali per superare l'esame teorico della patente.

L'Art. 213 del Codice della Strada si trova nel capitolo VI. Degli Illeciti Previsti Dal Presente Codice e Delle Relative Sanzioni. Puoi consultare l'articolo originale sul portale ufficiale ACI a questo link.

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