In alcuni casi, oltre alla multa, il Codice della strada prevede una sanzione accessoria che consiste nell’obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. Questo può riguardare, ad esempio, attività legate alla circolazione dei veicoli o a servizi svolti su strada.
Quando viene accertata la violazione, l’agente indica nel verbale anche questo obbligo. Il verbale ha valore legale sia per la multa sia per la sanzione accessoria. Se la situazione lo richiede, la sospensione dell’attività deve avvenire immediatamente; in caso contrario, deve iniziare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.
L’esecuzione della sospensione avviene sotto il controllo dell’autorità da cui dipende l’agente accertatore. Se il trasgressore presenta ricorso contro la multa, il ricorso riguarda automaticamente anche la sanzione accessoria. Se il prefetto respinge il ricorso, conferma anche la sospensione dell’attività; se invece accoglie il ricorso, viene annullata anche la sanzione accessoria.
Se il trasgressore non rispetta l’obbligo di sospensione nei tempi previsti, commette un reato e può essere denunciato. In questo caso, l’autorità provvede direttamente a far eseguire la sospensione in modo forzato. Le spese sostenute per questa esecuzione sono a carico del trasgressore e vengono imposte tramite un provvedimento del prefetto.
Se l’attività era soggetta a determinate condizioni e il trasgressore successivamente le rispetta di nuovo, può chiedere di riprendere l’attività. L’autorità competente verifica che i requisiti siano stati ripristinati e, in tal caso, autorizza la ripresa, informando il prefetto.
🔗 Consulta il testo ufficiale dell'Art. 212 sul portale ACI
❓ Domande frequenti
🚦 Esercitati con i quiz patente
Hai studiato la teoria? Mettiti alla prova con oltre 7.000 domande ufficiali del Ministero.
📝 Inizia ora con SuperQuizPatente